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Validità degli attestati in scadenza in materia di salute e sicurezza

A seguito all’emanazione del D.L.52/2021, ed alle numerose richieste di chiarimento sulla validità degli attestati di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, riassumiamo la situazione attuale:

  • Gli attestati scaduti a partire dal 31/01/2020conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 (attualmente il 31/12/2021) e dovranno essere aggiornati prima della data di scadenza;

I Lavoratori/Operatori privi della formazione iniziale(generale, specifica, abilitante, ecc.) non possono e non devono essere adibiti al lavoro e/o al ruolo/funzione cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce; a titolo di esempio: un nuovo addetto all’emergenza (antincendio e/o primo soccorso) non può intervenire in caso di necessità; un nuovo carrellista non può condurre il carrello, un lavoratore neoassunto privo della necessaria formazione generale e/o specifica, non può lavorare;
differentemente chi ha già conseguito la formazione e ha l’attestato scaduto, la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa.

 

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