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ART.1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
In conformità dell’art. 61 dei C.C.N.L. 24 Luglio 1959 e 26 Luglio 1961 per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, nonché degli artt. 6 e 9 degli accordi integrativi della Provincia di Grosseto, rispettivamente del 22 Novembre 1961 e del 15 Ottobre 1980, per effetto della scissione dell’Ente Cassa e Scuola Edile della Provincia di Grosseto, è costituito, con Sede in Grosseto, l’Ente denominato Scuola Edile Grossetana.
Esso è regolato dalle norme previste dai C.C.L. nazionali e provinciali, nonché dal presente Statuto ed allegato Regolamento. L’Ente esplica la propria attività nella Provincia di Grosseto, scegliendo in essa le località più adatte.

ART.2 – SCOPI
L’Ente non ha scopi di lucro ed ha per fini istituzionali la promozione, l’organizzazione, l’attuazione, nel proprio ambito territoriale, di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti e datori di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro, nonché l’offerta di servizi educativi destinati all’istruzione e alla formazione di giovani fino a 18 anni.
All’Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro Nazionale (BLEN) quale strumento di facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, oltre alle funzioni di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori e di ogni altro servizio connesso e strumentale ai servizi pubblici per l’impiego, diverso da quelli sottoposti ad autorizzazione e da quelli riservati, per legge, solamente ai soggetti pubblici.
L’Ente promuove, sostiene e partecipa ad iniziative con il sistema scolastico pubblico e privato anche universitario e con gli Ordini e Collegi delle attività libero-professionali.

ART.3 – DURATA
La durata dell’Ente è indeterminata nel tempo.

ART.4 – RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE
La rappresentanza legale dell’Ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all’attività dell’Ente è competente il Foro di Grosseto.

ART.5 – VERSAMENTI ALL’ENTE
Le contribuzioni dell’Ente sono stabilite dal C.C.N.L. 22/7/1979 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli accordi integrativi provinciali sottoscritti dalle Organizzazioni stipulanti.
I datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano, nel territorio della Provincia le lavorazioni elencate nei C.C.L. sottoscritti dall’A.N.C.E. e dalla F.L.C., o da altre Organizzazioni che vi abbiano espressamente aderito, sono tenuti all’osservanza del contributo come sopra stabilito.
Ai fini dell’adesione all’Ente varrà a tutti gli effetti la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nel modulo di denuncia mensile della Cassa Edile della Provincia di Grosseto.
Gli obblighi contributivi previsti dallo Statuto della Cassa e della Scuola Edile ed annessi Regolamenti, sono correlativi ed inscindibili fra loro.
Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le modalità di versamento del contributo per l’addestramento professionale.
L’esazione dei contributi di cui al I ° comma del presente articolo è affidata alla Cassa Edile della Provincia di Grosseto, con le modalità con la stessa concordate.
Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti all’obbligo di cui al precedente comma, l’Ente potrà adottare nell’ambito della legge e del contratto, i provvedimenti che riterrà del caso, previo parere favorevole delle Organizzazioni stipulanti.

ART.6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da sei membri, nominati:
– n° 3 dall’Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto-ANCE Grosseto
– n° 3 dai Sindacati Provinciali dei Lavoratori che costituiscono la F.L.C. di Grosseto, in misura paritetica fra loro.
Uno dei membri nominati dall’Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto di questa, la funzione di Presidente, ed uno dei membri nominati dai Sindacati Provinciali dei Lavoratori che costituiscono la F.L.C. di Grosseto, assumerà su designazione di questi, la funzione di Vice Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e si intendono riconfermati di triennio in triennio qualora non siano fatte nomine diverse prima dello scadere di ciascun triennio.
E’ però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
– ANCE Grosseto, assumerà su designazione.

ART.7 – COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione ordinaria dell’Ente, compiendo gli atti necessari agli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto.
Eventuali atti di straordinaria amministrazione dovranno essere pattuiti con accordi sindacali.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:
– provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’Ente;
– vigilare sul funzionamento di tutti i servizi dell’Ente, sia tecnici che amministrativi, ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
– assumere e licenziare il personale, cui verrà applicato il trattamento economico di cui alla contrattazione collettiva del settore edile;
– curare e promuovere l’impiego delle rendite dell’Ente, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
– porre in atto i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento dell’Ente;
– esercitare ogni altro compito per la corretta gestione dell’Ente, congiuntamente affidato dalle Organizzazioni stipulanti.

ART.8 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, ovvero ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio o dal Presidente o dal Vice Presidente, o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il Direttore della Scuola Edile assiste alla riunione con voto consultivo e ne è il Segretario.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Quando il numero degli assenti del gruppo di membri di parte industriale o di parte dei lavoratori, è pari o superiore alla differenza fra i voti favorevoli ed i voti contrari, la deliberazione è sospesa e dovrà essere riproposta in una successiva riunione, da tenersi entro i successivi 15 giorni, per una nuova delibera, per la quale varranno le norme di cui al 4° e 6° capoverso di questo articolo.

ART.9 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la firma sociale dell’Ente.
Spetta al Presidente di:
– rappresentare l’Ente di fronte a terzi ed in giudizio;
– sovrintendere all’applicazione del presente Statuto ed allegato Regolamento, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
– dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dall’Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto, tutte o parte delle sue funzioni.

ART.10 – IL VICE PRESIDENTE
Spetta al Vice Presidente di:
– sovrintendere, di concerto con il Presidente, all’applicazione del presente Statuto;
– dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dai Sindacati Provinciali dei Lavoratori, che costituisco la F.L.C. di Grosseto, tutte o parte delle sue funzioni.

ART.11 – IL COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati:
– un effettivo ed un supplente dall’Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto – ANCE Grosseto
– un effettivo ed un supplente
– un terzo di comune accordo fra la Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto-Provinciali dei Lavoratori di cui sopra, o, in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Grosseto. Quest’ultimo, che deve essere iscritto nell’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, presiede il Collegio Sindacale.
I Sindaci durano in carica un anno e si intendono riconfermati qualora non siano fatte nomine diverse prima dello scadere dell’anno.
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci esamina i Bilanci consuntivi dell’Ente per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.
Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
I Sindaci possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza voto deliberativo.
ANCE Grosseto ed i Sindacati

ART.12 – PERSONALE
Il personale della Cassa Edile della Provincia di Grosseto continua a collaborare anche alle attività amministrative dell’Ente Scuola, in base alle deliberazioni assunte dal Comitato di Gestione della Cassa medesima. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore dell’Ente. Per il personale docente l’Ente provvederà di volta in volta alla scelta degli incaricati, ove necessario.

ART.13 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Ente è costituito:
a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano di proprietà dell’Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere;
d) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell’Ente.
I capitali amministrati dall’Ente possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonché in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell’Ente.
Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente.

ART.14 – RENDITE
Le rendite dell’Ente sono costituite:
a) dall’ammontare dei contributi ad esso spettanti da parte dei datori di lavoro nella misura stabilita dai C.C.L.;
b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti;
c) dalle sovvenzioni previste dalle norme di legge per la gestione ordinaria dell’Ente;
d) dagli interessi e dagli utili del patrimonio dell’Ente.

ART.15 – PRELEVAMENTI E SPESE
Alle spese di gestione l’Ente farà fronte con le entrate di cui all’articolo precedente.
Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari, bancari, etc.).
Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale, deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente, nonché visto dal Direttore.

ART.16 – ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI
Gli esercizi finanziari dell’Ente coincidono con il periodo 01 Ottobre – 30 Settembre dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni dell’Ente.
Detti bilanci consuntivi devono essere, di norma, approvati entro il 31 Gennaio di ciascun anno.
Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Entro il 31 Gennaio di ciascun anno devono essere, di norma, compilati ed approvati i Bilanci preventivi.
I Bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell’esercizio finanziario cui si riferiscono.

ART.17 – LIQUIDAZIONE
La messa in liquidazione della Scuola Edile è disposta con accordo dalle Organizzazioni territoriali che hanno sottoscritto lo Statuto. Dovrà, inoltre, operarsi la messa in liquidazione, qualora l’Ente cessi da ogni attività per disposizioni di legge, o qualora esso venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia amministrativa e finanziaria.
Nelle predette ipotesi, le Organizzazioni sindacali competenti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, dei quali tre nominati dall’Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto e tre dai Sindacati Provinciali dei Lavoratori, che costituisco la F.L.C., in misura paritetica fra loro. Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Grosseto.
Le Organizzazioni di cui al comma precedente, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, determinano i compiti dei liquidatori, e successivamente ne ratificano l’operato. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662.
In caso di disaccordo la devoluzione anzidetta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Grosseto, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni sindacali di categoria.

ART.18 – REGOLAMENTO
Le norme di cui al presente Statuto sono integrate da un apposito Regolamento, approvato dalle Organizzazioni che hanno sottoscritto lo Statuto dell’Ente.

ART.19 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E REGOLAMENTO
Qualunque modifica al presente Statuto e dell’allegato Regolamento, sono di competenza delle Organizzazioni Sindacali territoriali, che hanno approvato lo Statuto medesimo.

ART.20 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

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